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Cosa prevede il DL Rilancio per Ecobonus, SismaBonus, Fotovoltaico e Colonnine Elettriche

 Rollino Luca - Ingegnere e Architetto, C2R Energy Consulting  15/05/2020  17036

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Il Decreto Legge RILANCIO interviene anche su EcoBonus e SismaBonus. Con l’articolo 128 del D.L. si alza la leva fiscale per stimolare la domanda di beni e servizi forniti dalle imprese che operano nel settore dell’edilizia. 

Si alzano le percentuali degli incentivi, si cambiano i massimali, si riducono i tempi di ammortamento ... tutto bene ? non è proprio così. L'ing. Luca Rollino ci fa una prima analisi del provvedimento, e ci sono anche delle sorprese.

Si può chiudere unterrazzo?

Verande, pergolati pergotende nel condominio.

Il diritto di soprelevazione all’ultimo piano.
  Molto spesso parliamo di «terrazzo» o «balcone» come ad indicare la stessa cosa, dunque volendo definire il prolungamento dell'appartamento verso l'esterno delle mura perimetrali ovvero della facciata mediante  una struttura sospesa in aria e fruibile dall'interno.
  Niente hanno invece a che vedere le due strutture, dove per «terrazzo» va inteso lo spazio  sovrastante l’ultimo piano del palazzo, che funge da copertura all’intera struttura, mentre il «balcone» estende all'esterno la superficie calpestabile di ogni singolo appartamento cui è annesso.

  Il terrazzo quindi è un lastrico solare delimitato da un parapetto, dove è possibile camminare, stendere i panni, prendere il sole, depositare oggetti, coltivare piante, svolgere attività di vita quotidiana.
  Normalmente, a meno che non risulti da titolo di proprietà esclusiva di uno dei condomini, il terrazzo è una zona condominiale, quindi accessibile a tutti e di cui tutti sono tenuti a ripartirne le spese secondo le proprie quote millesimali, eventualmente in parti diverse tra chi ne ha eventualmente pertinenza esclusiva e il resto dei condomini, avendo detto lastrico comunque funzione di copertura a tutti gli appartamenti sottostanti.
  Si può chiudere una parte del terrazzo? Legalmente si presentano una serie di disposizioni da rispettare sia di ambito amministrativo che civilistico. Le valuteremo in questo breve articolo.


      Chiudere un terrazzo o un balcone: licenza edilizia
   La prima questione da affrontare sia che il terrazzo sia condominiale che ad uso esclusivo è la necessità di un permesso del Comune, ciò che un tempo veniva chiamata licenza edilizia e che oggi viene chiamato «permesso di
costruire».
  La regola vuole che, tutte le volte in cui si realizzino degli spazi coperti e stabili, con nuova volumetria “vivibile”, sia necessario chiedere l’autorizzazione all’ufficio tecnico del Comune. Il permesso di costruire è quindi necessario per realizzare una veranda o una copertura del terrazzo, anche parziale, trattandosi appunto di una «nuova costruzione».
  Si sono diffuse delle nuove forme di copertura con delle lastre in vetro o plexiglas facilmente rimovibili, che si ritraggono sovrapponendosi l’una sull’altra. Queste strutture possono essere utilizzate per chiudere un balcone in quanto non necessitano di una copertura (si poggiano infatti sul balcone del piano superiore). Di solito, tali tipi di interventi non richiedono alcun permesso in quanto anche in base al nuovo Glossario delle opere di edilizia libera presentano una struttura mobile o rimovibile.
  In caso contrario sarà obbligatorio intraprendere l’iter per la richiesta delle autorizzazioni, che cambia da Comune a Comune. La violazione di tale regola può comportare un’incriminazione penale per il reato di abuso edilizio con conseguente ordine di demolizione dell’opera.
  Per chiudere invece la terrazza, non sono sufficienti solo i piani verticali ma è necessaria anche la copertura. Pertanto, se si realizza uno spazio permanente sarà necessario ottenere il permesso di costruire, a pena anche in questo caso di contestazione del reato di abuso edilizio.
 Si può chiudere una parte del terrazzo senza autorizzazioni se si usano strutture come i pergolati o le pergotente (ossia un pergolato coperto da tessuti). Questi infatti non realizzano una «nuova costruzione» essendo facilmente removibili.
Nei centri storici bisognerà fare attenzione a che non vi siano dei vincoli urbanistici.
  C’è poi la possibilità di realizzare una serra biochimica, soluzione poco invasiva che consente di sfruttare il terrazzo anche durante l’inverno. Anche la serra richiede il permesso di costruire a meno che abbia una dimensione destramente ridotta (non oltre il 10% del terrazzo complessivo), deve essere disposta verso sud-est o sud-ovest, deve essere apribile e presentare superfici vetrate pari al 70% della superficie totale, deve garantire la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento invernale di almeno il 20%.
 

  Limiti per la chiusura dei balconi.
Se si intende chiudere un balcone trasformandolo, in tutto o solo in parte, in una veranda non è necessario chiedere il permesso al condominio. Tuttavia, se non si vuol subire contestazioni in un momento successivo da parte dell’assemblea che altrimenti potrebbe agire in tribunale per ottenere la demolizione dell’opera sarà bene evitare di compromettere il cosiddetto decoro architettonico dell’edificio ossia l’estetica della facciata.    Si tratta di un concetto molto generico che tiene conto delle concrete condizioni dell’edificio al momento in cui viene eseguita l’opera. Il principio vuole che non si possano creare disarmonie rispetto alle linee originali del palazzo, tali da comprometterne appunto il valore da un punto di vista architettonico.

  Tuttavia, se vi sono già stati interventi similari che ne hanno snaturato le originarie forme, sarà più facile procedere.
  Il condominio che intende contestare l’opera di chiusura del balcone può:

Da un lato, chiedere al Comune l’accesso agli atti per verificare se la realizzazione della veranda è avvenuta nel rispetto dei permessi amministrativi.

Dall’altro lato può chiederne la demolizione se questa contrasta il decoro architettonico dell’edificio oppure ne
compromette la stabilità.
La veranda poi non deve pregiudicare il diritto di veduta e di affaccio del condomino al piano superiore. Il vicino, infatti, ha diritto ad affacciarsi e a godere della vista.

  La Cassazione [1] ha detto perciò “no” alle verande che, debordando dal balcone, ostruiscono la veduta.

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   Limiti per la chiusura delle terrazze
 I limiti di carattere civilistico per la chiusura dei balconi valgono anche per la chiusura della terrazza. Il condomino, titolare del diritto d’uso della terrazza, non può violare l’estetica del palazzo. In verità la legge consente sempre, al titolare dell’ultimo piano, il cosiddetto diritto di sopraelevazione.
Quindi come ribadito più volte dalla giurisprudenza, il proprietario dell’ultimo piano o del lastrico solare che intende esercitare il proprio diritto di sopraelevazione non deve chiedere l’autorizzazione dei proprietari dei piani sottostanti.
  Tuttavia i singoli condòmini (o il condominio) possono opporvisi:
Se essa pregiudica la stabilità dell’edificio. Tale situazione si configura quando, in conseguenza dell’elevazione della “nuova fabbrica”, le strutture dell’edificio risultino tali da non sopportare il peso della stessa né le sollecitazioni di origine sismica.
Se essa pregiudica l’aspetto (e/o il decoro) architettonico dell’edificio.
Se essa diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti.
Se sussiste uno specifico divieto nel regolamento condominiale approvato all’unanimità.
Note:
[1] Cass. sent. n. 7783/2020 del 10.04.2020.

 

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